Registrazione assemblea condominiale: è un tema che genera spesso dubbi tra amministratori e condòmini. Si può registrare l’audio con lo smartphone? Serve il consenso degli altri partecipanti? E cosa succede se la registrazione viene poi condivisa in una chat o sui social?
Nessuna norma del codice civile vieta espressamente di registrare l’assemblea, ma le regole cambiano molto a seconda che si tratti di audio o video e, soprattutto, dell’uso che si fa della registrazione. Vediamo cosa prevedono il Garante della privacy e la giurisprudenza.
Videoregistrazione dell’assemblea: serve il consenso di tutti
La videoregistrazione è la forma più invasiva, perché raccoglie immagini e voci di tutti i presenti. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che l’assemblea può essere videoregistrata solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Nella pratica è consigliabile che:
- il consenso sia espresso all’inizio della riunione, prima di avviare la ripresa;
- risulti per iscritto nel verbale o in un documento allegato;
- sia chiaro chi conserva il file, per quale finalità e per quanto tempo;
- la registrazione sia custodita in modo da evitare accessi non autorizzati.
Se anche un solo partecipante si oppone, la videoregistrazione non va effettuata.
Registrazione audio: cosa può fare il condòmino presente
Per la semplice registrazione audio dell’assemblea condominiale l’orientamento prevalente è più aperto. La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 18908/2011) ha riconosciuto che chi partecipa a una conversazione può registrarla anche senza informare gli altri, a condizione che:
- chi registra sia personalmente presente alla riunione;
- la conversazione avvenga in un luogo aperto ai partecipanti, come la sala dell’assemblea.
Il principio è che chi interviene davanti ad altre persone accetta il rischio che le sue parole vengano ricordate o documentate. Registrare di nascosto un’assemblea alla quale non si partecipa, ad esempio lasciando un dispositivo nella sala, è invece un comportamento illecito.
Attenzione: la giurisprudenza non è uniforme
Alcune sentenze di merito hanno adottato un’interpretazione più restrittiva. Una recente pronuncia del Tribunale di Imperia (sent. n. 486/2026) ha ritenuto necessario il consenso espresso di tutti i presenti anche per la registrazione audio, precisando che il silenzio non equivale a consenso e che una registrazione effettuata senza consenso non è utilizzabile in giudizio.
Per evitare contestazioni, la soluzione più prudente è quindi annunciare la registrazione all’inizio dell’assemblea e farne menzione nel verbale.
L’amministratore può registrare l’assemblea?
Molti amministratori registrano la riunione per redigere il verbale in modo più accurato, soprattutto nelle assemblee lunghe. È una finalità legittima, ma è buona prassi:
- comunicare ai presenti che la riunione viene registrata e per quale scopo;
- riportarlo nel verbale;
- conservare il file solo per il tempo necessario, ad esempio fino alla scadenza dei termini per impugnare le delibere;
- non trasmettere la registrazione a terzi.
Va ricordato che la registrazione non sostituisce il verbale: il documento ufficiale dell’assemblea resta il verbale scritto.
Diffondere la registrazione: il vero rischio
Il punto più delicato non è registrare, ma diffondere. Pubblicare o condividere audio e video dell’assemblea, ad esempio nel gruppo WhatsApp del condominio, sui social o con persone non presenti alla riunione, senza il consenso degli interessati può costituire una violazione della privacy, con possibili conseguenze civili e, nei casi più gravi, penali.
La registrazione può invece essere utilizzata per la tutela di un proprio diritto, ad esempio in sede giudiziaria per impugnare una delibera o contestare il contenuto del verbale. Anche in questo caso, però, il giudice valuterà come è stata ottenuta.
Registrazione assemblea condominiale: le regole in sintesi
| Situazione | È consentito? |
|---|---|
| Videoregistrazione dell’assemblea | Sì, solo con il consenso informato di tutti i partecipanti, riportato nel verbale |
| Registrazione audio da parte di un condòmino presente | Generalmente sì, ma la giurisprudenza non è uniforme: meglio annunciarla |
| Registrazione da parte di chi non partecipa | No |
| Uso della registrazione per difendere un proprio diritto | Sì, nei limiti di quanto necessario |
| Pubblicazione o condivisione con terzi | No, salvo consenso degli interessati |
In sintesi: registrare un’assemblea condominiale può essere legittimo in determinate circostanze, ma la successiva diffusione del contenuto registrato richiede particolare attenzione e, nella maggior parte dei casi, il consenso delle persone coinvolte. Informare i presenti è sempre la scelta migliore.
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Domande frequenti
Registrazione assemblea condominiale con il cellulare: è possibile?
Se partecipi personalmente, la registrazione audio è generalmente ammessa anche senza avvisare gli altri, ma alcune sentenze recenti richiedono il consenso di tutti. Per evitare contestazioni è consigliabile annunciarla all’inizio della riunione.
Serve il consenso per videoregistrare l’assemblea?
Sì. Secondo il Garante della privacy la videoregistrazione è possibile solo con il consenso informato di tutti i partecipanti, che è opportuno riportare nel verbale.
Posso condividere la registrazione nel gruppo WhatsApp del condominio?
No, senza il consenso delle persone registrate. La diffusione a terzi può costituire una violazione della privacy. La registrazione può essere usata solo per tutelare un proprio diritto, ad esempio in giudizio.
La registrazione può sostituire il verbale?
No. Il verbale scritto resta il documento ufficiale dell’assemblea. La registrazione può servire come supporto per redigerlo o come prova in caso di contestazioni.
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