Con l’arrivo dell’autunno torna una delle domande più frequenti nei condomini milanesi: quando si accende il riscaldamento in condominio, per quante ore e a quale temperatura? E chi decide orari e spese quando l’impianto è centralizzato?

In questa guida riassumiamo le regole per la stagione 2026-2027 a Milano, il ruolo dell’assemblea, il funzionamento delle valvole termostatiche e cosa succede se un condòmino vuole staccarsi dall’impianto comune.

Quando si accende il riscaldamento a Milano

I periodi di accensione sono stabiliti dal DPR 74/2013 in base alla zona climatica. Milano e gran parte della Lombardia si trovano in zona E, per la quale valgono queste regole:

  • Periodo di accensione: dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027;
  • Durata massima: 14 ore al giorno, anche suddivise in più fasce;
  • Fascia oraria: tra le 5:00 e le 23:00.

Fuori da questo periodo l’impianto può essere acceso solo in presenza di condizioni climatiche che lo giustifichino, e comunque per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita. È sempre opportuno verificare eventuali ordinanze del Comune, che possono modificare date e orari.

Le temperature da rispettare

Negli edifici residenziali la temperatura media degli ambienti riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 2 °C. Il limite vale sia per il riscaldamento centralizzato sia per quello autonomo.

Oltre a essere un obbligo, rispettare i limiti conviene: ogni grado in meno si traduce in un risparmio sui consumi e quindi sulle spese condominiali.

Riscaldamento centralizzato: chi decide orari e accensione

Nel riscaldamento centralizzato in condominio, gli orari di funzionamento e la data effettiva di accensione, sempre all’interno dei limiti di legge, sono decisi dall’assemblea condominiale. L’amministratore dà poi le indicazioni al terzo responsabile o alla ditta che gestisce la centrale termica.

L’assemblea può ad esempio scegliere:

  • di accendere l’impianto qualche giorno dopo il 15 ottobre se le temperature sono ancora miti;
  • come distribuire le ore giornaliere tra mattina e sera;
  • se ridurre le ore per contenere la spesa.

Sono decisioni che spesso dividono i condòmini: per questo è importante che la discussione e il voto siano riportati con precisione nel verbale.

Manutenzione e controlli dell’impianto

L’impianto centralizzato deve essere affidato a un manutentore qualificato, che esegue i controlli periodici e aggiorna il libretto di impianto. In Lombardia gli impianti termici sono registrati nel catasto regionale CURIT. Una manutenzione regolare garantisce sicurezza, efficienza ed evita brutte sorprese proprio nei mesi più freddi.

Valvole termostatiche e ripartizione delle spese

Nei condomini con impianto centralizzato è obbligatorio un sistema di contabilizzazione del calore, generalmente con valvole termostatiche e ripartitori sui singoli termosifoni. Ogni condòmino può così regolare la temperatura nel proprio appartamento e pagare in base a quanto consuma.

La spesa del riscaldamento viene di norma suddivisa in due parti, secondo i criteri della norma UNI 10200:

  • una quota fissa, legata ai consumi involontari (dispersioni dell’impianto, tubazioni nelle parti comuni) e ripartita in base ai millesimi;
  • una quota variabile, calcolata sui consumi effettivi rilevati dai ripartitori.

Anche chi tiene i termosifoni chiusi, quindi, partecipa comunque alla quota fissa.

Ci si può staccare dal riscaldamento centralizzato?

Sì, a determinate condizioni. L’art. 1118 del codice civile consente al condòmino di rinunciare all’impianto centralizzato se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.

Nella pratica:

  • il condòmino deve dimostrare l’assenza di squilibri e aggravi, di solito con una relazione tecnica da trasmettere all’amministratore;
  • non serve l’autorizzazione dell’assemblea, se le condizioni sono rispettate;
  • chi si stacca resta tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto;
  • secondo la giurisprudenza, può essere chiamato a contribuire anche ai consumi involontari.

Prima di procedere è bene verificare anche il regolamento di condominio e la normativa regionale e comunale sugli impianti termici.

Riscaldamento in condominio: le regole in sintesi

Aspetto Regola a Milano (zona E)
Periodo di accensione Dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027
Ore giornaliere Massimo 14, tra le 5:00 e le 23:00
Temperatura negli appartamenti 20 °C con tolleranza di 2 °C
Chi decide orari e accensione L’assemblea, nei limiti di legge
Ripartizione delle spese Quota fissa a millesimi + quota a consumo
Distacco dall’impianto Possibile senza squilibri né aggravi; restano le spese straordinarie

Domande frequenti

Quando si accende il riscaldamento in condominio a Milano?

Milano è in zona climatica E: il riscaldamento può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno tra le 5:00 e le 23:00. La data effettiva per gli impianti centralizzati è decisa dall’assemblea.

Qual è la temperatura massima consentita in casa?

Negli edifici residenziali la temperatura media non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 2 °C.

Chi decide gli orari del riscaldamento centralizzato?

L’assemblea condominiale, rispettando i limiti di legge sul periodo di accensione e sulle ore giornaliere. L’amministratore comunica poi le decisioni al gestore dell’impianto.

Se chiudo i termosifoni pago comunque il riscaldamento?

Sì, almeno in parte. Con la contabilizzazione del calore si paga una quota fissa per i consumi involontari, ripartita a millesimi, e una quota variabile in base ai consumi effettivi.

Posso staccarmi dal riscaldamento centralizzato?

Sì, se il distacco non causa notevoli squilibri all’impianto né aggravi di spesa agli altri condòmini, da dimostrare con una relazione tecnica. Restano a carico le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma.

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