Per l’approvazione del bilancio preventivo delle spese condominiali è competente l’assemblea dei condomini (art. 1135 c.c., n. 2, c.c.).
Le spese per la conservazione delle parti comuni, per i servizi e per le innovazioni sono ripartite in proporzione al valore millesimale degli appartamenti; se l’uso è diverso cambia anche la proporzione nella ripartizione delle spese; se l’edificio ha più scale o cortili le spese sono a carico di coloro che ne traggono utilità. (art. 1123 c.c.)
Per l’approvazione del bilancio preventivo l’amministratore deve convocare l’assemblea in via ordinaria , cioè ogni anno (art. 66 disp. att. c.c.).
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