Per l’approvazione del bilancio preventivo delle spese condominiali è competente l’assemblea dei condomini  (art. 1135 c.c., n. 2, c.c.).

Le spese per la conservazione delle parti comuni, per i servizi  e per le innovazioni sono ripartite in proporzione al valore millesimale degli appartamenti; se l’uso è diverso cambia anche la proporzione nella ripartizione delle spese; se l’edificio ha più scale o cortili le spese sono a carico di coloro che ne traggono utilità. (art. 1123 c.c.)

Per l’approvazione del bilancio preventivo l’amministratore deve convocare l’assemblea in via ordinaria , cioè ogni anno (art. 66 disp. att. c.c.).

WWW.ANAPIC.IT