Va preliminarmente chiarito che l’assemblea è competente a deliberare in merito alla gestione del servizio comune anche quando esso si svolge mediante l’utilizzazione di determinate cose comuni e, come conseguenza della delibera, l’utilizzazione delle parti suddette viene dismessa.

La modifica, o la stessa soppressione di un servizio, non raffigura una innovazione in senso tecnico.

Ci sono diversi argomenti per sostenere il riconoscimento in capo all’assemblea di poteri più ampi ed incisivi in tema di gestione dei servizi comuni.

In primo luogo, non vi è motivo per proibire alla maggioranza di decidere le modifiche al servizio anche se, assieme al vantaggio dei più, esse comportano qualche limitazione.

Anche laddove il regolamento di condominio, nell’interesse collettivo, istituisce e disciplina un servizio nell’interesse del gruppo dei condomini, l’assemblea, accertato che quel servizio è diventato inutile (raccolta differenziata di carta, vetro e umido) e va surrogato con altri mezzi idonei, può deliberarne la sostituzione e il provvedimento può essere adottato a maggioranza, trattandosi di una modificazione delle modalità di svolgimento del servizio, che non incide sul diritto di cui sono titolari i singoli condomini.

Poiché il contenuto  della delibera non consiste nell’approvazione di innovazioni e nell’impedimento al diritto dei condomini di beneficiare del servizio comune di smaltimento dei rifiuti, ma si esaurisce nella modifica delle modalità di svolgimento di esso, rientra nella competenza de l’assemblea il potere di deliberare con la maggioranza di cui al 2° comma dell’art. 1136 c.c. la modifica delle modalità di attuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti e, per conseguenza, trattandosi di parti comuni non indispensabili per lo svolgimento di esso, la decisione di sigillare le cosiddette canne pattumiere ormai obsolete e antigieniche.

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