GIURISPRUDENZA
Utilizzo appartamenti per affittacamere
Analizziamo la sentenza della Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.11.2014 n° 24707. Il caso in questione è relativo ad un condòmino che aveva adibito il proprio appartamento ad attività di affittacamere.
Analizziamo di seguito la sentenza della Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.11.2014 n° 24707. Il caso in questione è relativo ad un condòmino che aveva adibito il proprio appartamento ad attività di affittacamere.
Il regolamento condominiale prevedeva che gli appartamenti fossero destinati esclusivamente a civile abitazione, con esclusione di ogni attività commerciale o professionale che potesse arrecare disturbo agli altri condòmini.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività di affittacamere, comportando un uso ricettivo dell’immobile e un turn-over di ospiti, rientra tra le attività vietate dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
La sentenza è particolarmente rilevante nel contesto attuale, in cui la diffusione di piattaforme come Airbnb ha reso frequente l’utilizzo di appartamenti per locazioni brevi turistiche, generando un contenzioso condominiale in continua crescita.

