Il del registro di anagrafe condominiale e con esso la sua redazione e la tenuta costituisce per l’amministratore un vero e proprio obbligo. Il mancato adempimento costituisce una grave irregolarità che può condurre alla revoca giudiziaria. (art. 1129 c.c., commi 11 e 12).

L’art. 1130 c.c. ha introdotto tra le attribuzioni dell’amministratore di condominio anche quella di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Il registro di anagrafe deve essere aggiornato periodicamente sulla base delle informazioni ricevute dai condomini e/o sollecitate per iscritto dal medesimo amministratore.

In caso di passaggio consegne, lo stesso dovrà essere consegnato al nuovo amministratore che avrà l’obbligo di tenerlo aggiornato per tutta la durata del suo mandato.

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