Quale amministratore di condominio non ha mai ricevuto una mail da un condomino che lamentava l’installazione di caldaia a servizio di un’unità immobiliare in facciata?
Cercheremo di seguito di fare chiarezza sul punto.

Il comportamento del condomino che, senza alcuna preventiva comunicazione e /o richiesta di autorizzazione ha installato manufatti e ha modificato la larghezza della finestra, è illegittimo: questo, infatti, si pone in contrasto con il dettato dell’art. 1122 c.c. (che, al secondo comma, prevede l’onere del condomino di comunicare preventivamente all’amministratore i lavori da svolgere), nonché dell’art. 11 del Regolamento di Condominio (il quale prescrive che “… è vietato eseguire, senza permesso dell’assemblea, opere e varianti che modifichino o alterino comunque l’aspetto del fabbricato e ne compromettano la stabilità. Il Condominio che ciò facesse arbitrariamente sarà responsabile dei danni arrecati al condominio con l’onere di rimettere in pristino”).
Per comprendere la gravità dell’omissione, è rilevante verificare se è intervenuta la modifica dell’aspetto del fabbricato, che certamente non sussiste qualora altri condomini abbiano installato caldaie, motori di climatizzatori, luci, rubinetti dell’acqua sulla facciata condominiale (in tal caso, la trasformazione dell’aspetto del condominio è già intervenuta).

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