Nel caso in cui un condomino volesse installare pannelli fotovoltaici su parti comuni (solitamente sul manto di copertura o sul lastrico solare), non deve chiedere alcuna autorizzazione al condominio – l’art. 1122 bis c.c., al secondo comma, prevede che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio delle singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.” – ma è tenuto a comunicare all’amministratore il contenuto dell’intervento e le relative modalità di esecuzione (deve quindi presentare il progetto dei lavori).
L’assemblea, quindi, può unicamente disporre sulle modalità alternative di esecuzione dei lavori e prescrivere le ulteriori cautele.

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