L’amministratore condominiale, con la necessaria assistenza di un legale, dovrà rivolgersi al giudice di pace per i crediti inferiori a cinquemila euro e al tribunale per quelli di importo superiore. In entrambi i casi andrà adito il giudice competente in relazione al luogo in cui sorge l’edificio condominiale. Il nuovo art. 1129 c.c. introdotto dalla legge n. 220/2012 obbliga espressamente l’amministratore condominiale a procedere al recupero forzoso dei crediti vantati nei confronti dei condomini morosi entro sei mesi dall’approvazione dell’esercizio, nel quale gli stessi sono compresi, a meno di essere stato espressamente dispensato dall’assemblea condominiale.
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