L’amministratore non può modificare le tabelle millesimali, la competenza per la modifica di tabelle esistenti  o per la creazione di nuove tabelle spetta all’assemblea, che decide con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c.(Cass. n.1520/2000). La Cassazione ha dichiarato nullo l’atto con cui un amministratore conferiva mandato ad un professionista senza consultare l’assemblea.