L’amministratore di condominio, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, è legittimato ad agire in sede cautelare per ottenere un provvedimento di urgenza che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per l’espletamento dell’incarico gestionale.

Tribunale di Biella 13 novembre 2006
Il nuovo amministratore condominiale è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti (fatture, estratti conto bancari, bilanci) occorrenti all’esercizio della gestione condominiale, senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare, perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall’art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende quella prioritaria e indispensabile per l’espletamento dei singoli momenti gestori,tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.

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