I rumori molesti in condominio sono uno dei problemi più frequenti.
Trattasi di caso non raro e la Corte di Cassazione si è espressa in merito a due specifiche ipotesi: quella dello strumento musicale suonato in modo chiassoso e negli orari di riposo nonché quella di altri oggetti rumorosi come il tapis roulant, oggi sempre più frequente nelle abitazioni.
Riguardo il primo caso si è posto il problema del risarcimento del danno per i suoni emessi dallo strumento musicale in misura superiore alla normale tollerabilità. Per far scattare l’indennizzo c’è però bisogno di due elementi: la durata delle immissioni rumorose e il superamento del limite di normale tollerabilità.
Se tale valutazione dà esito positivo, si può chiedere il risarcimento per il danno non patrimoniale, un danno cioè non connotato da un valore economico o “di scambio”, ma riconducibile – secondo le parole della Cassazione – alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dalla Costituzione. In pratica, in tema di immissioni acustiche, vi è una lesione al diritto al riposo, svago, intrattenimento, nonché al diritto di usufruire liberamente, e senza limitazioni (rumorose), della propria abitazione.
Per la Cassazione quindi esiste un vero e proprio diritto alla serenità domestica e alla vita di relazione che, nel caso di vicini rumorosi e maleducati, viene leso e va risarcito, benché non abbia, di per sé, una valenza economica.
Nella seconda sentenza, invece, i giudici hanno affrontato, da un punto di vista penale, il problema del reato di disturbo delle occupazioni e del riposto delle persone.
Fa bene tenersi in forma col tapis roulant, ma se il rumore supera la normale tollerabilità il vicino molestato può chiedere il risarcimento del danno, ma solo quello e non anche la sanzione penale se il rumore non viene percepito anche dagli altri condomini.
Infatti, per far scattare il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo” occorre disturbare un numero indeterminato di persone e non solo il condomino adiacente. Pur non essendo necessario, infatti, dare la prova dell’effettivo disturbo di più persone, il giudice deve comunque valutare se, almeno potenzialmente, il rumore è di tale intensità da dar fastidio non a una sola persona.
Se ciò non ricorre (si pensi al caso in cui il tapis roulant non venga sentito dai condomini dei piani superiori o, magari, nel caso in cui gli appartamenti adiacenti a quello del colpevole non sono abitati) non si può più agire in via penale.
Nessuna sanzione penale è, dunque, possibile nei confronti di chi usa l’apparecchiatura da fitness se a lamentarsi è solo il vicino che vive nell’appartamento collocato al piano di sotto.
www.rbsnc.it
www.anapic.it